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Circolare N. 1: Obbligo Certificazione verde Covid-19

Obbligo Certificazione verde Covid-19

Alla DSGA
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
All’Alho e al sito d’ istituto
Disposìzioni del Dirigentc

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  • visto il D.L. 52/2021
  • Vista la L. 87/2021;
  • Visto il DPCM 17 giugno 2021;
  • Visto il D.L. n. 105/2021: 
  • Visto il DL 111/2021,
  • Vista la nota M .I. 1237 del 13 agosto 2021

DISPONE

Oggetto: Obbligo Certificazione verde Covid-19

  1. A partire dal 1 Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), l’accesso ai locali dell’IISS “Luigi Russo” e la partecipazione a tutte le attività educative e didattiche saranno consentiti al solo personale (docente ed ATA) in possesso della certificazione denominata “Certificazione verde Covid-19”;
  2. Fino a nuova e diversa disposizione, tutto il personale è tenuto, all’atto dell’ingresso nei locali dell’Istituto, a esibire copia della propria “Certificazione verde Covid-l9” al personale appositamente delegato al controllo dal sottoscritto Dirigente scolastico;
  3.  Il Sig. Giovanni Mancini,, Tecnico di laboratorio,, la Signora Giuseppina Ferretti, Assistente amministrativa, la Sig.a Eleonora Spalluto, Collaboratrice scolastica, sono delegati formalmente, col presente atto, a verificare, sotto la propria personale responsabilità e utilizzando l’applicazione disponibile gratuitamente all’indirizzo https://www.dgc.gov. , la validità delle certificazioni esibite e a segnalare immediatamente al sottoscritto qualsiasi situazione di irregolarità;
  4. Nel caso la vaccinazione anti Covid 19 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata, la certificazionc di esenzione dalla vaccinazione è considerata a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici scolastici. Tale certificazione di esenzione ha validità massima fino al 30 settembre 2021 e dovrà essere esibita a
    questo Istituto alle persone, nelle modalità e nei termini indicati sopra, ai punti 2 e 3;
  5. Si rammenta che, in base al combinato disposto tra la normativa citata in premessa. in particolare l’art. 9ter del DL  111/21, e le previsioni generali legislative e contrattuali
    vigenti:

    1.  la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro, comminata
      dal Dirigente scolastico.
    2. Il mancato possesso e/o la mancata esibizione della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata”: il personale scolastico che ne è privo non può svolgere lc funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
    3. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, per i motivi di cui al punto precedente, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono doluti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

Ringrazio Voi tutti per la collaborazione e auguro un sereno inizio di anno scolastico

ll Dirigente scolastico
Prof. Adolfo Marciano

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