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Circolare N. 61: Divieto d’uso dei telefonini

Con riferimento all’Art. 3 del Regolamento d’Istituto (Norme per l’uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola), con la presente si ribadisce che l’uso e l’abuso dei telefonini durante l’attività scolastica, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto verso gli altri, è diseducativo ed incide in maniera negativa sulla concentrazione, sull’attenzione e sull’apprendimento degli studenti, turbando il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

ai Docenti 

Al personale ATA 

e p.c. al Direttore S.G.A. 

Oggetto: Divieto d’uso dei telefonini 

Con riferimento all’Art. 3 del Regolamento d’Istituto (Norme per l’uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola), con la presente si ribadisce che l’uso e l’abuso dei telefonini durante l’attività scolastica, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto verso gli altri, è diseducativo ed incide in maniera negativa sulla concentrazione, sull’attenzione e sull’apprendimento degli studenti, turbando il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche. 

Le direttive del MIUR hanno più volte ribadito che l’utilizzo del cellulare a scuola è incompatibile con i doveri degli studenti, oltre ad essere potenzialmente lesivo della riservatezza e dei diritti degli studenti e di tutti gli altri soggetti che operano nella scuola (docenti, personale ATA, Dirigente Scolastico). 

Il Regolamento per l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola, all’art. 4 del Regolamento d’Istituto, vieta agli alunni e a tutto il personale scolastico di usare ed esibire a scuola apparecchi di telefonia mobile (compreso l’uso per sms e chat) e di altri dispositivi elettronici atti a registrare immagini o voci, durante le attività didattiche e, in generale, nelle attività scolastiche; pertanto, si ribadisce che i telefonini dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle attività scolastiche. 

In caso di necessità, urgenza o gravità, gli alunni possono sempre utilizzare il telefono della Segreteria per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione dell’insegnante. 

È, inoltre, sempre vietato l’uso del telefonino come fotocamera e videocamera

Riguardo ai docenti, il Regolamento sostiene la necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare

Tutto ciò premesso, riguardo all’uso dei telefoni cellulari a scuola, il Regolamento d’Istituto indica l’opportunità che gli studenti, nella propria classe, alla prima ora ripongano i telefoni in un apposito cassetto richiudibile a chiave, spenti, e che possano riprenderli soltanto 5 minuti prima del termine delle lezioni dell’ultima ora. I telefoni dovranno essere inseriti in una bustina personalizzata con nome e cognome dello studente. Il cassetto dovrà essere sempre presente in classe, sulla cattedra, ben visibile da tutti, mentre la chiave dovrà essere passata tra i docenti al cambio dell’ora. 

Tutto ciò non impedisce a chiunque di tenere il cellulare con sé, in tasca o nello zaino, perché sempre spento e nascosto alla vista dei presenti. 

Né, tantomeno, è impedito agli studenti l’uso dei cellulari ed altri dispositivi elettronici in classe, se ciò dovesse avvenire per esigenze strettamente didattiche e per disposizione del docente presente. 

In conclusione, con riferimento al Regolamento di Disciplina in vigore, nel caso di mancanza degli studenti agli obblighi e alle indicazioni dettate dal Regolamento d’Istituto in materia di uso dei telefonini a scuola, potranno essere applicate le sanzioni previste, che corrispondono al ritiro temporaneo dell’apparecchio il quale sarà riconsegnato al legittimo proprietario al termine delle lezioni o ai genitori dell’alunno sanzionato e, in caso di reiterazione dell’infrazione o nei casi più gravi, la sospensione dello studente per un giorno dall’attività didattica con incremento della sanzione nei casi di successive ripetizioni. 

La presente è notificata ai docenti, al personale ATA, agli studenti e alle loro famiglie mediante pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to prof. ing. Raffaele Buonsante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs..n. 39/1993 

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